(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45 del
                         14 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  La  Regione  Umbria  favorisce  e promuove, nell'ambito delle
politiche  di  sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle
produzioni  di  qualita',  con  la  tutela delle risorse genetiche di
interesse   agrario   sia  autoctone,  incluse  le  piante  spontanee
imparentate  con  le  specie  coltivate,  relativamente  alle specie,
razze,  varieta',  popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali
esistono   interessi   dal  punto  di  vista  economico,  scientifico
ambientale,  culturale  e  che siano minacciati di erosione genetica,
che  non  autoctone,  purche'  introdotte nel territorio regionale da
almeno  50 anni e che, integratesi nell'agroecosistema umbro, abbiano
assunto  caratteristiche  specifiche  tali  da suscitare interesse ai
fini della loro tutela.
    2.  Possono  altresi'  essere  oggetto  di  tutela  a norma della
presente   legge   anche  le  specie,  razze,  varieta',  attualmente
scomparse  dalla  regione e conservate in orti botanici, allevamenti,
istituti  sperimentali,  banche genetiche pubbliche o private, centri
di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse
a favorire la reintroduzione.