(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45 del 14 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La Regione Umbria favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualita', con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varieta', popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purche' introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integratesi nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela. 2. Possono altresi' essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varieta', attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.